Art. 9.
(Fondo per la promozione della musica italiana in Italia e all'estero).

      1. I soggetti destinatari degli interventi realizzati a valere sulle risorse del Fondo per la promozione della musica italiana in Italia e all'estero sono:

          a) enti locali;

          b) istituzioni culturali pubbliche o private;

          c) associazioni culturali senza fini di lucro;

          d) strutture singole o associate;

 

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          e) persone fisiche.

      2. Il CNM gestisce il Fondo per la promozione della musica italiana in Italia e all'estero al fine di sostenere i soggetti la cui attività presenta le seguenti caratteristiche e si svolge nei seguenti ambiti:

          a) promozione delle opere prime e dell'attività delle nuove generazioni di musicisti, con particolare attenzione all'attività di gruppi giovanili con carattere di continuità, finalizzata all'innovazione e al pluralismo creativo;

          b) diffusione del patrimonio musicale italiano;

          c) rapporti con le scuole e gli istituti di formazione presenti sul territorio;

          d) valorizzazione e diffusione di opere, compositori, interpreti, esecutori, strumenti e generi musicali di ogni epoca, sulla base di un organico progetto culturale su base triennale;

          e) promozione della ricerca e sperimentazione nel campo della produzione ed esecuzione musicale;

          f) promozione all'estero della musica contemporanea italiana.